La revisione delle Regole Incoterms 2020 sarà pubblicata entro la seconda metà del 2019, contemporaneamente con la celebrazione del Centenario ICC, ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2020. Gli Incoterms sono di supporto alle imprese nell’evitare di incorrere in costi non necessari, per definire le obbligazioni delle parti, i costi e i rischi sostenuti da ciascuna di esse durante le operazioni di trasporto merce.
L’ICC ha pubblicato le prime regole Incoterms nel 1936 e da allora vengono sviluppate ed aggiornate. Il comitato di redazione Drafting Group, che per la prima volta include rappresentanti della Cina e dell’Australia, sta rivedendo gli Incoterms al fine di garantire che riflettano in modo chiaro e accurato le attuali pratiche commerciali. Di seguito le possibili modifiche in discussione.
FAS (Free Alongside Ship) è un Incoterm poco utilizzato. Il termine di resa FAS viene utilizzato solo per l’esportazione di alcuni prodotti (minerali e cereali) ed il Comitato di Redazione sta valutando la convenienza di creare un Incoterm specifico per questo tipo di prodotti.
Il 40% del commercio globale viene gestito sotto FCA per offrire flessibilità nel luogo di consegna ed essere applicabile a tutti i tipi di trasporto. Uno dei cambiamenti previsti negli Incoterms 2020 è la divisione di FCA in due categorie: uno per i trasporti terrestri ed un altro per trasporti marittimi.
Gli Incoterms FOB (“Free On Board” o Franco a bordo) e CIF (“Cost Insurance and Freight” o Costo, Assicurazione e Nolo) fanno parte degli Incoterms del trasporto marittimo. Negli Incoterms 2010 è stato sconsigliato il loro utilizzo nel caso di trasporto di merci in container, e sono stati indicati al loro posto, gli Incoterms FCA e CIP per le merci in containers. Questo cambiamento non è però stato pienamente recepito dalla maggior parte dei soggetti coinvolti nel commercio internazionale generando un uso improprio degli Incoterms 2010 via mare. E’ molto probabile che le clausole FOB e CIF tornino ad applicarsi anche per le spedizioni di merci in container, una modalità di trasporto che, da sola, rappresenta l’80% del commercio mondiale.
Sarebbe in programma l’abolizione dell’EXW Ex Works, di solito preferito dalle imprese che hanno poca esperienza di esportazione o che non sono disposte ad assumersi la responsabilità dei servizi logistici post-vendita.
Creazione di un nuovo Incoterm denominato CNI (Cost and Insurance) che coprirebbe un divario tra FCA e CFR / CIF. Diversamente dalla FCA, la resa CNI includerebbe il costo dell’assicurazione internazionale a carico del venditore-esportatore. Mentre, al contrario di CFR / CIF, CNI non includerebbe il trasporto merci.
Come negli altri Incoterms di classe “C”, questo nuovo Incoterm sarebbe un “Incoterm di arrivo”, cioè il rischio di trasporto sarebbe trasmesso dal venditore all’acquirente nel porto di partenza.
Con la resa DDP il venditore paga i dazi doganali nel paese importatore, indipendentemente dal luogo di consegna.
Pertanto, l’utilizzo dei termini DDP è stato causa di problemi come la responsabilità della procedura doganale di importazione. Per questo motivo, il comitato di redazione può prendere in considerare opportuna la creazione di due Incoterm distinti basati su DDP:
DTP (Delivered at Terminal Paid): il venditore paga il trasporto fino al terminal (porto, aeroporto, centro di trasporto, ecc.) ed i dazi doganali;
DPP (Delivered at Place Paid): il venditore paga il trasporto fino ad un luogo diverso da un terminal (ad esempio, all’indirizzo del compratore), ed i dazi doganali.