Assicurazione Cargo ALL RISKS

Assicurazione trasporto merci

Assicurazione Trasporto Merci

La Politica Aziendale

Durante la fase di analisi del trasporto la Cargomar propone sempre alla sua clientela la copertura assicurativa alle merci in aggiunta a quella offerta dal vettore. Grazie all’assistenza dei nostri consulenti assicurativi analizziamo le necessità dei singoli clienti in modo da poter identificare tutti rischi e negoziare le giuste coperture contrattuali a tutela della merce.

È possibile stipulare contratti assicurativi con tariffe associate al tipo merce compatibilmente alla resa della merce, coprendo non solo il valore integrale della merce spedita, ma anche i costi accessori, il costo dell’assicurazione stessa e l’utile sperato sulla mancata vendita, in ossequio alle convenzioni internazionali in materia di assicurazione merci nei trasporti internazionali.

Grazie alla stipula di polizze assicurative con primarie compagnie del settore, Cargomar è in grado di assistere il cliente in tutte le fasi relative alla stipula della polizza, dall’attività di denuncia del sinistro (gestione claim) alla liquidazione ed il risarcimento in tempi ragionevolmente rapidi.

LA COPERTURA ASSICURATIVA CARGOMAR

Garanzie Assicurative

La garanzia opera per tutte le spedizioni terrestri e/o marittime e/o aeree di import/export e/o export di merci in container e non salvo quelle di seguito specificate per le quali l’Appaltatore abbia anche ricevuto ordine verbale di fornire copertura assicurativa.

Sono esclusi dall’assicurazione i trasporti di valori, documenti, monete, francobolli, oggetti e materiali preziosi, arte e antiquariato, beni di proprietà dei dipendenti, casalinghi e oggetti personali, animali vivi, esplosivi.

In caso di necessità possono essere rilasciati certificati assicurativi, regolarmente negoziabili, a conferma delle singole spedizioni.

Ambito Territoriale

La garanzia è operante da e per i paesi di tutto il Mondo, alle seguenti condizioni:
per trasporti con origine, destinazione o transito in paesi in stato belligerante e/o con situazioni socio-politiche a rischio come da “GLOBAL CARGO WATCH LIST”, sito http://www.exclusive-analysis.com/cargo/ e quanto sopra “WATCH LIST” evidenzia per un dato Paese il giudizio “GRAVE RISCHIO”, tali trasporti sono da considerarsi esclusi dalla copertura assicurativa.

Pertanto qualsiasi trasporto con origine, destinazione o transito da, a o per località di quel Paese può essere coperto solo a seguito di preventiva richiesta dell’Assicurato e a condizioni e tariffe da stabilirsi di volta in volta, prima dell’inizio del rischio.
Per tutti gli altri paesi evidenziati nella WATCH LIST tale Copertura si intenderà operativa, fermo restando l’onere dell’Assicurato di notificare a fine anno tutti i trasporti con origine, destinazione o transito da, per o per località in tali paesi e il pagamento del relativo Premio Aggiuntivo al momento del saldo annuale del Premio di Polizza.
Inoltre, la Clausola di Esclusione Territoriale è pienamente operativa e non include alcun rischio per Iran, Siria, Corea del Nord, Crimea, Venezuela, Cuba, Libia e Russia, o nelle loro acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“Acque”) , oltre al semplice passaggio senza sosta nei suddetti paesi ad eccezione delle rotte internazionali.

Per i paesi sopra citati, le spedizioni/trasporti devono essere notificati con largo anticipo e la copertura confermata per iscritto dalla Società.

Condizioni di Assicurazione

Per quanto riguarda l’imballaggio/stivaggio della merce così come è predisposta per l’effettuazione della spedizione si intendono comunque accettate dagli assicuratori (rimane inteso che l’imballaggio e lo stivaggio della merce dovrà comunque essere organizzato con la dovuta diligenza e diligenza).

La copertura per i trasporti marittimi di piante vive in container open top è prestata in base all’Istituto Cargo Clausole (A) ma ad eccezione del difetto di imballo e sono esclusi tutti i danni insiti nella natura della merce trasportata a maggior chiarimento appassimento in genere e qualsiasi forma di deterioramento dovuto alla temperatura e/o alla mancanza di acqua

La copertura della merce sulle navi è in automatico e si intende dagli assicuratori se gli stessi non sono oltre i 30 anni di età se classificati come portacontainer e non oltre i 25 anni per tutti gli altri tipi di nave. Per questi tipi di nave non è previsto alcun premio per l’età della nave.

Principali Esclusioni e/o Limitazioni della Garanzia

Sono esclusi i danni derivanti da imballo difettoso e dal naturale deterioramento della merce assicurata, i danni causati da ritardo e, in genere, i danni non materiali e diretti.

Ove il trasporto sia effettuato con automezzi di proprietà e/o direttamente gestiti dal Contraente, la garanzia furto e/o ammanchi è operante a condizione che durante le soste dei veicoli in transito siano custoditi in garage idonei e adeguatamente protetti , o in altri locali e/o aree con recinzioni o con protezione sufficiente o dove i veicoli sono costantemente monitorati, in alternativa, il camion deve essere dotato di un dispositivo antifurto/antifurto satellitare, regolarmente funzionante e collegato con I Centrale Grado di sorveglianza a distanza. 1.

Somme Assicurate

Gli assicuratori sono responsabili fino ai seguenti importi:

€ 500.000,00               per spedizioni via aerea o via mare

€ 2.000.000,00            per spedizioni marittime (solo macchine nuove)

500.000,00 €

€ 250.000,00               per le spedizioni di merci su strada compreso il trasporto merci su strada preliminare o successivo di macchinari nell’ambito di una spedizione merci via mare.

Scoperto e/o Franchigia

Scoperto 10 % minimo 250,00        per danni da furto, rapina e ammanchi in solo spedizioni di terra (al verificarsi del primo sinistro scoperto si applicherà anche alle sezioni preliminari; o dopo spedizioni marittime e/o aeree)

Scoperto minimo 10% 250,00          per danni alla merce per guasto a freddo

Scoperto minimo 10% € 250,00     per danni da mobili rotti tra cui specchi, vetri e marmi da banco

Franchigia fissa di € 250,00                  per ogni contenitore e per ogni sinistro per danni ad articoli in vetro

Franchigia fissa di € 250,00                          per tutti i danni causati dal trasporto di piante vive in container open top

Premio e Tasso di Polizza

La polizza fornisce riepiloghi trimestrali basati sulle notifiche effettuate applicando le seguenti aliquote comprensive di rischio di guerra/scioperi e tasse:

0,12% per spedizioni import per tutti i tipi di merce (escluse quelle escluse)

0,14% per spedizioni export per tutti i tipi di merce (escluse quelle escluse)

Il valore assicurabile può essere comprensivo del 10% come profitto sperato per le spedizioni in import/export. Per quanto riguarda le spedizioni marittime, tali tariffe non comprendono l’eventuale overpremium nave di cui alla Clausola Classificazione d’Istituto e relativa tabella dei sovrapremi.
Se nel corso dell’annualità varia il tasso di rischio Guerra/Scioperi o le tasse di legge, le suddette aliquote subiranno variazioni simili.
In ogni caso il premio minimo per ogni spedizione è di € 30,00 (comprensivo di rischio guerra e scioperi, addizionali di gestione e tasse di legge).

Notifica dei Rischi

L’Appaltatore dovrà comunicare i dettagli delle spedizioni che possono essere effettuate anche all’intermediario del contratto Spett.le RODINÒ & PARTNERS come segue:

– per le esportazioni: entro due giorni dalla spedizione

– per le importazioni: non appena ne venga a conoscenza e comunque prima che il viaggio si concluda nel porto del destino

Importante

La polizza è stata stipulata sulla base delle informazioni fornite dall’Appaltatore che, ai sensi della Legge 209/05 e del Regolamento IVASS n. 40/2018, ha ritenuto la garanzia coerente con le proprie esigenze. Questa “Fiche” è stata progettata per offrire uno strumento che consenta di rilevare facilmente le principali condizioni e termini di copertura.

Chiediamo al Cliente di controllare attentamente i contenuti della polizza informandoci di eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare alla polizza.
Si precisa che secondo il Codice Civile, l’Assicurato/Assicurato ha l’obbligo di comunicare agli Assicuratori tutte le informazioni e le circostanze che possono incidere sul rischio, nonché le eventuali aggravanti che dovessero verificarsi durante il contratto.

Il mancato rispetto di tale obbligo può pregiudicare, in tutto o in parte, la liquidazione di eventuali reclami. Ove possibile, introduciamo una clausola assicurativa a tutela dell’Appaltatore/Assicurato in caso di buona fede. I dati riportati nelle “Fiche” sono puramente indicativi, in quanto solo la polizza originaria, unico documento vincolante tra le parti, serve alla finalità contrattuale.

Responsabilità del vettore

Le Convenzioni Internazionali

Il vettore è responsabile della perdita e/o avaria delle merci dal momento in cui le prende in carico, fino alla consegna al destinatario, salvo non riesca a provare che la perdita o l’avaria sono derivate da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose, dal loro imballaggio, da errori commessi dal mittente o dal destinatario.
Le Convenzioni Internazionali disciplinano la responsabilità del vettore in modo differenziato anche per quanto attiene il limite di risarcimento del danno.

Diritto Speciale di Prelievo

DSP

DSP Diritto Speciale di Prelievo o Special Draw Rights in Inglese (SDRs) è uno strumento finanziario internazionale istituito dal Gruppo dei Dieci nel 1969 calcolata su un paniere di valute stabilite dal Fondo Monetario Internazionale.
E’ possibile ottenere la quotazione dei DSP sui principali quotidiani finanziari o sul sito del Fondo Monetario Internazionale.

Trasporto Terrestre

Rimborso CMR
Stabilito dalla Convenzione di Ginevra.

Nazionale:
1,00 € al kg lordo di merce

Internazionale:
8,33 DSP*/kg lordo di merce

Trasporto Marittimo

Convenzione di Bruxelles:
2 DSP per kg lordo, oppure 666,67 DSP per package/unit

Regole di Amburgo:
2,5 DSP per kg lordo, oppure 835 DSP per package/unit

Trasporto Aereo

Convenzione di Montréal e di Varsavia

Nazionale: 19 DSP/kg

Internazionale:
17 DSP/kg lordo di merce (Varsavia)
19 DSP/kg lordo di merce (Montréal)

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